Art. 5.

      1. Entro il mese di marzo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in

 

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vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

          a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;

          b) alle fasce di età dei consumatori;

          c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;

          d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

          f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.