1. Entro il mese di marzo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.